IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Fino alla data di entrata in vigore dei piani  provinciali,  di
cui  al  titolo  III  della  legge  regionale 1 luglio 1993, n. 21 in
materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili,  le  prov-
ince, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi
della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni
ed  integrazioni, sospendono l'istruttoria dei procedimenti in corso,
nonche' di quelli relativi  alle  nuove  domande  di  autorizzazione,
concernenti  i  giacimenti  da attivare o da ampliare, all'interno di
ambiti  territoriali  in  cui  siano  inseriti  impianti  di  scarico
controllato  di  rifiuti  urbani  ed  assimilabili,  esistenti  e  da
adeguare ai sensi del programma di cui  all'allegato  A  della  legge
regionale 1 luglio 1993, n. 21.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  primo  comma  si  applica anche
all'istruttoria relativa ai giacimenti di sostanze minerali  di  cava
la  cui  coltivazione  e'  prevista  nei  piani cave provinciali gia'
approvati dalla regione o in corso di revisione, ai sensi dell art. 7
della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni
ed integrazioni.
   3. Le province comunicano  ai  soggetti  interessati  al  rilascio
delle  autorizzazioni di cui al precedente primo comma la sospensione
dei relativi procedimenti.