IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino alla data di entrata in vigore dei piani provinciali, di cui al titolo III della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, le prov- ince, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, ai sensi della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sospendono l'istruttoria dei procedimenti in corso, nonche' di quelli relativi alle nuove domande di autorizzazione, concernenti i giacimenti da attivare o da ampliare, all'interno di ambiti territoriali in cui siano inseriti impianti di scarico controllato di rifiuti urbani ed assimilabili, esistenti e da adeguare ai sensi del programma di cui all'allegato A della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21. 2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche all'istruttoria relativa ai giacimenti di sostanze minerali di cava la cui coltivazione e' prevista nei piani cave provinciali gia' approvati dalla regione o in corso di revisione, ai sensi dell art. 7 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le province comunicano ai soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente primo comma la sospensione dei relativi procedimenti.